Seminario: nuovo capitalismo e sviluppo sostenibile.

In occasione del 25° anniversario della scomparsa del professor UBALDO DE DOMINICIS.

Con la partecipazione, per Boscolo & Partners STP, del dott. Stefano Miccio, avrà luogo a Bologna, il 17 febbraio 2024, presso l’Aula Magna Piazza Scaravilli 2, il Seminario dal titolo: “Indagine dei caratteri del nuovo capitalismo e dei criteri che rendono possibile lo sviluppo sostenibile“.

Nel link tutti i dettagli.

Meeting Crowe a Milano

Il 5 ottobre 2023 nella sede di Milano, Crowe Bompani SpA e Crowe Boscolo hanno avuto l’onore di ospitare lo Snowball Group Meeting, un grande evento grazie al quale varie member firms dei paesi europei e degli Emirati Arabi Uniti, appartenenti al network Crowe, hanno avuto l’opportunità di discutere le strategie da implementare per la crescita del business, particolarmente nell’area dei servizi di Advisory, e quale sia il modo migliore per rafforzare la relazione tra le member firms di Crowe nella Regione EMEA.
E’ stato un onore aver avuto con noi Dave Keever, Global Director of Consulting Development.

Beni ai soci: assegnazioni e cessioni agevolate

E’ stato pubblicato il dossier del Il Sole24Ore a cura di Gianluca Dan – Boscolo & Partners.

La legge di Bilancio per l’anno 2023 ha riproposto l’assegnazione/ cessione agevolata dei beni ai soci, oltre alla trasformazione in società semplici e l’estromissione dei beni delle imprese individuali. Nel link tutti i dettagli.

Webinar revisione legale 2023

5 appuntamenti per prepararsi al meglio per l’organizzazione delle attività ed i
controlli qualità.

Il webinar consente di maturare i 20 crediti formativi sui temi della revisione legale.

Boscolo & Partners partecipa al webinar organizzato da Crowe Bompani, accreditata presso il Ministero dell’Economia e Finanza e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, corso sviluppato in 5 appuntamenti focalizzati sulle principali tematiche che il revisore è chiamato ad affrontare durante lo svolgimento dell’incarico.

📅 I° appuntamento – 19 settembre h 9.30

L’obiettivo è di acquisire sia le nozioni teoriche necessarie all’esecuzione del lavoro, sia le abilità pratiche, sulla base delle linee metodologiche indicate dai principi di revisione ISA Italia al fine anche di farsi trovare pronti per i controlli qualità del MEF.”

I docenti sono professionisti Crowe, con oltre 20 anni di esperienza nelle attività di revisione.
PER SAPERNE DI PIU’ CONSULTA LA LOCANDINA

Irap in Friuli Venezia Giulia, il secondo acconto rinviato si recupera nel saldo

di Davide Biscontin e Gianluca Dan
21 Giugno 2023

L’articolo 11 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 15/2022 ha previsto la possibilità di versare la seconda rata dell’acconto Irap in scadenza a novembre 2022 in sede di saldo.

In particolare per i soggetti passivi Irap previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) , e) ed e bis), limitatamente ai soggetti che determinano la base imponibile in base all’ articolo 10 bis, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 l’imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, può essere versata in sede di saldo.
Il recupero nel saldo
I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà indicata, che non hanno versato la seconda rata di acconto riferita al periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, devono ora adempiere in sede di saldo. La norma regionale evidenzia, che al pari di altre
agevolazioni temporanee, non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Quanto teoricamente dovuto a titolo di secondo acconto dovrà essere versato congiuntamente al pagamento del saldo decurtato del solo versamento del primo acconto indicando l’importo nel modello F24 con il codice tributo «3800» (Irap dovuta a titolo di saldo). In altri termini non si deve evidenziare il secondo acconto legittimamente non versato a novembre 2022 e il saldo dovuto a giugno/luglio di quest’anno ma l’intero importo dovuto deve essere esposto in un unico rigo con il codice tributo «3800» e anno di riferimento 2022.
La procedura è analoga a quella assunta dalla Regione Fvg nel 2020 a causa del Covid solo che quella del 2022 è giustificata dall’aumento dei costi energetici. Le imprese hanno così potuto evitare di conteggiare l’acconto 2022 facendo riferimento al dato storico 2021 quando gli effetti della crisi economica non si erano ancora verificati o al previsionale con i noti problemi di prudenza per evitare minori versamenti che poi vengono sanzionati o obbligano il contribuente al ravvedimento.
La compilazione del rigo IS231
Al fine di esplicitare l’utilizzo del beneficio, sarà necessario compilare la sezione XXI del dichiarativo Irap/2023, denominata «versamenti sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e di altre disposizioni».
Al rigo IS231 dovranno essere indicati: il codice identificativo della regione che ha disposto la sospensione del versamento dell’Irap; l’anno di emanazione della legge regionale, il numero della stessa e l’articolo che ha disposto la sospensione; l’importo sospeso in virtù della
disposizione normativa emanata. Nell’ipotesi di versamento di acconto a novembre 2022 di 10mila euro la compilazione dovrebbe essere la segiuente:
• Codice regione «7» • Anno «2022»
• Numero «15»
• Articolo «11»
• Importo «10.000»
La compilazione di questa sezione dovrebbe servire ad evitare che gli automatismi dell’agenzia delle Entrate comportino l’emersione di
anomalie che facciano emergere sanzioni per versamenti solo parziali dell’acconto Irap.
Si ritiene che i contribuenti che hanno aderito alla facoltà concessa dalla legge regionale 15/2022 Friuli Venezia Giulia non versando il
secondo acconto Irap e che ora si accingono a versare il saldo 2022 possano legittimamente rateizzare quanto dovuto anche se contenente una quota parte dell’acconto di novembre.

COUNTRY PRESENTATION: ROMANIA

INCONTRO PRESSO LA CCIAA della TOSCANA NORD EST – LUCCA 18.05.2023 ore 9:00

Su invito della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e della Camera di Commercio Italiana per la Romania (CCIpR), Crowe-Boscolo partecipa con il dott. Roberto Falato a questo importante appuntamento in cui verranno trattate le opportunità di business che la Romania può offrire alle aziende italiane.

APPROFONDIMENTO: LE SUCCESSIONI INTERNAZIONALI

La globalizzazione dell’economia ha reso internazionali non solo gli scambi di beni, servizi, persone e capitali, ma anche le successioni per causa di morte; l’esistenza di patrimoni all’estero o la residenza oltre confine del defunto o dei suoi eredi innescano conflitti tra le legislazioni dei diversi stati interessati. 

In particolare possiamo assistere a dei veri e propri “duelli” tra:

  • legislazione dello stato di residenza del de cuius
  • legislazione dello stato di residenza degli eredi
  • legislazione dello stato ove si trovano i beni od i diritti caduti in eredità.

L’art. 2 del D.Lgs. 346/90 fissa il principio della tassazione worldwide quando il defunto aveva la residenza in Italia al momento della morte: in questo caso infatti l’imposta di successione è dovuta “in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero”; ma se egli era residente all’estero, allora “l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.

Basterebbe solo che l’altro Stato avesse una norma identica a quella italiana per innescare il duello su:

  • i beni ed i diritti all’estero, appartenenti ad un defunto residente in Italia, 

oppure

  • sui beni ed i diritti italiani, appartenenti ad un defunto residente all’estero.

A ciò si aggiunge la fiscalità in capo agli eredi, magari residenti in un terzo Stato (diverso da quello di ultima residenza del defunto o da quello ove sono collocati i beni ed i diritti caduti in successione).

A mettere ordine tra i vari ordinamenti nazionali possono venire in soccorso le Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, ma ad oggi l’Italia ne ha stipulate solo 7: Danimarca, Francia, USA, Grecia, Israele, Regno Unito, Svezia. Mancano quini all’appello moltissimi Paesi ove sono presenti patrimoni “italiani” o iscritti AIRE: Romania ed Est Europa in generale, Spagna, Portogallo, America Latina, Cina ed Asia in generale, Oceania.

In ambito comunitario, il Regolamento 650/2012 ha inteso rimuovere gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei suoi cittadini nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, andando a raggruppare e uniformare le varie disposizioni civilistiche relative alla legge applicabile, alle modalità di accettazione ed esecuzione e creando infine il certificato successorio europeo; il predetto regolamento non concerne tuttavia la materia fiscale, doganale od amministrativa (art. 1), per le quali va sempre fatto riferimento alle legislazioni nazionali o convenzionali.

Fra le varie disposizioni introdotte dal Regolamento, segnaliamo quella che attribuisce ad una persona la possibilità di scegliere, come legge che regola la sua intera successionela legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte; nel silenzio della scelta, vale la legge dello Stato ove aveva la residenza abituale al momento della morte. Nel caso di defunto residente all’estero con eredi in Italia, questa “facoltà di scelta” è degna di nota per due motivi:

  • per i cultori del diritto, scalfisce il divieto di patti successori sancito dall’art. 458 del Codice Civile italiano;
  • per i “comuni mortali”, permette al futuro defunto di mettere i propri futuri eredi nella condizione giuridica e psicologica di “minor disagio”, assegnando loro la legislazione italiana (quella della “cittadinanza” del de cuius, ammesso che non l’abbia persa) e permettendo quindi di confrontarsi con professionisti nazionali (al netto delle problematiche di far valere all’estero la propria successione).