Irap in Friuli Venezia Giulia, il secondo acconto rinviato si recupera nel saldo

di Davide Biscontin e Gianluca Dan
21 Giugno 2023

L’articolo 11 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 15/2022 ha previsto la possibilità di versare la seconda rata dell’acconto Irap in scadenza a novembre 2022 in sede di saldo.

In particolare per i soggetti passivi Irap previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) , e) ed e bis), limitatamente ai soggetti che determinano la base imponibile in base all’ articolo 10 bis, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 l’imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, può essere versata in sede di saldo.
Il recupero nel saldo
I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà indicata, che non hanno versato la seconda rata di acconto riferita al periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, devono ora adempiere in sede di saldo. La norma regionale evidenzia, che al pari di altre
agevolazioni temporanee, non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Quanto teoricamente dovuto a titolo di secondo acconto dovrà essere versato congiuntamente al pagamento del saldo decurtato del solo versamento del primo acconto indicando l’importo nel modello F24 con il codice tributo «3800» (Irap dovuta a titolo di saldo). In altri termini non si deve evidenziare il secondo acconto legittimamente non versato a novembre 2022 e il saldo dovuto a giugno/luglio di quest’anno ma l’intero importo dovuto deve essere esposto in un unico rigo con il codice tributo «3800» e anno di riferimento 2022.
La procedura è analoga a quella assunta dalla Regione Fvg nel 2020 a causa del Covid solo che quella del 2022 è giustificata dall’aumento dei costi energetici. Le imprese hanno così potuto evitare di conteggiare l’acconto 2022 facendo riferimento al dato storico 2021 quando gli effetti della crisi economica non si erano ancora verificati o al previsionale con i noti problemi di prudenza per evitare minori versamenti che poi vengono sanzionati o obbligano il contribuente al ravvedimento.
La compilazione del rigo IS231
Al fine di esplicitare l’utilizzo del beneficio, sarà necessario compilare la sezione XXI del dichiarativo Irap/2023, denominata «versamenti sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e di altre disposizioni».
Al rigo IS231 dovranno essere indicati: il codice identificativo della regione che ha disposto la sospensione del versamento dell’Irap; l’anno di emanazione della legge regionale, il numero della stessa e l’articolo che ha disposto la sospensione; l’importo sospeso in virtù della
disposizione normativa emanata. Nell’ipotesi di versamento di acconto a novembre 2022 di 10mila euro la compilazione dovrebbe essere la segiuente:
• Codice regione «7» • Anno «2022»
• Numero «15»
• Articolo «11»
• Importo «10.000»
La compilazione di questa sezione dovrebbe servire ad evitare che gli automatismi dell’agenzia delle Entrate comportino l’emersione di
anomalie che facciano emergere sanzioni per versamenti solo parziali dell’acconto Irap.
Si ritiene che i contribuenti che hanno aderito alla facoltà concessa dalla legge regionale 15/2022 Friuli Venezia Giulia non versando il
secondo acconto Irap e che ora si accingono a versare il saldo 2022 possano legittimamente rateizzare quanto dovuto anche se contenente una quota parte dell’acconto di novembre.

APPROFONDIMENTO: LE SUCCESSIONI INTERNAZIONALI

La globalizzazione dell’economia ha reso internazionali non solo gli scambi di beni, servizi, persone e capitali, ma anche le successioni per causa di morte; l’esistenza di patrimoni all’estero o la residenza oltre confine del defunto o dei suoi eredi innescano conflitti tra le legislazioni dei diversi stati interessati. 

In particolare possiamo assistere a dei veri e propri “duelli” tra:

  • legislazione dello stato di residenza del de cuius
  • legislazione dello stato di residenza degli eredi
  • legislazione dello stato ove si trovano i beni od i diritti caduti in eredità.

L’art. 2 del D.Lgs. 346/90 fissa il principio della tassazione worldwide quando il defunto aveva la residenza in Italia al momento della morte: in questo caso infatti l’imposta di successione è dovuta “in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero”; ma se egli era residente all’estero, allora “l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.

Basterebbe solo che l’altro Stato avesse una norma identica a quella italiana per innescare il duello su:

  • i beni ed i diritti all’estero, appartenenti ad un defunto residente in Italia, 

oppure

  • sui beni ed i diritti italiani, appartenenti ad un defunto residente all’estero.

A ciò si aggiunge la fiscalità in capo agli eredi, magari residenti in un terzo Stato (diverso da quello di ultima residenza del defunto o da quello ove sono collocati i beni ed i diritti caduti in successione).

A mettere ordine tra i vari ordinamenti nazionali possono venire in soccorso le Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, ma ad oggi l’Italia ne ha stipulate solo 7: Danimarca, Francia, USA, Grecia, Israele, Regno Unito, Svezia. Mancano quini all’appello moltissimi Paesi ove sono presenti patrimoni “italiani” o iscritti AIRE: Romania ed Est Europa in generale, Spagna, Portogallo, America Latina, Cina ed Asia in generale, Oceania.

In ambito comunitario, il Regolamento 650/2012 ha inteso rimuovere gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei suoi cittadini nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, andando a raggruppare e uniformare le varie disposizioni civilistiche relative alla legge applicabile, alle modalità di accettazione ed esecuzione e creando infine il certificato successorio europeo; il predetto regolamento non concerne tuttavia la materia fiscale, doganale od amministrativa (art. 1), per le quali va sempre fatto riferimento alle legislazioni nazionali o convenzionali.

Fra le varie disposizioni introdotte dal Regolamento, segnaliamo quella che attribuisce ad una persona la possibilità di scegliere, come legge che regola la sua intera successionela legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte; nel silenzio della scelta, vale la legge dello Stato ove aveva la residenza abituale al momento della morte. Nel caso di defunto residente all’estero con eredi in Italia, questa “facoltà di scelta” è degna di nota per due motivi:

  • per i cultori del diritto, scalfisce il divieto di patti successori sancito dall’art. 458 del Codice Civile italiano;
  • per i “comuni mortali”, permette al futuro defunto di mettere i propri futuri eredi nella condizione giuridica e psicologica di “minor disagio”, assegnando loro la legislazione italiana (quella della “cittadinanza” del de cuius, ammesso che non l’abbia persa) e permettendo quindi di confrontarsi con professionisti nazionali (al netto delle problematiche di far valere all’estero la propria successione).

Ace utilizzabile a livello di gruppo nel consolidato fiscale

La domanda

Una società nel 2021 ha beneficiato dell’Ace innovativa (super Ace) che ha determinato una variazione in diminuzione dal proprio imponibile fiscale. La stessa partecipa al consolidato fiscale nazionale, compila quindi il quadro GN. La consolidante, nel determinare gli acconti per il 2022 quale base imponibile deve considerare? Va considerata la variazione per Ace fatta dalla controllata o va considerato il reddito al lordo?
A. P. – Benevento

La normativa dell’Ace innovativa, prevista dall’articolo 19 del decreto legge 73/2021, non ha previsto deroghe alla disciplina ordinaria consentendo pertanto l’utilizzo dell’agevolazione a livello di gruppo nel consolidato fiscale. Pertanto, l’eccedenza Ace e super Ace, quest’ultima al netto della quota trasformata in credito di imposta, confluiscono automaticamente nel rendimento unico Ace attribuito al consolidato fiscale fino a concorrenza del reddito complessivo di gruppo. La consolidante, nel calcolo degli acconti, terrà conto delle eccedenze Ace e super Ace trasferite al consolidato.

Bonus rimanenze moda senza decurtazioni: l’importo resta al 30%

Il bonus tessile relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 spetta in misura integrale pari al 30% del valore delle rimanenze finali eccedenti rispetto la media del triennio precedente. Il provvedimento 236366/2022 delle Entrate determina l’agevolazione nella misura integrale del credito risultante dall’istanza presentata entro il 10 giugno.

In tale istanza veniva comunicata la richiesta del bonus moda che, come previsto nell’articolo 48-bis del Dl 34/2020, spetta nella misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali eccedenti rispetto la media del medesimo valore registrato nei tre precedenti periodi d’imposta ricordando che il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati nella media.

Ciascun beneficiario potrà visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate e utilizzarlo esclusivamente in compensazione nel modello F24, nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione.
I 250 milioni di risorse messe a disposizione sono pertanto risultate sufficienti a coprire le richieste delle imprese individuate dal decreto del Mise 27 luglio 2021 operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria e di quelle operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche Ateco 2007:

  • •«47.51» (Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati);
  • •«47.71» (Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati);
  • •«47.72» Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati.

Qualora il credito d’imposta sia superiore a 150mila euro potrà essere utilizzato dopo le apposite verifiche a seguito di apposita autorizzazione dell’Agenzia.
Per la compensazione si utilizza il codice tributo 6983 già istituito per la precedente edizione del bonus moda dalla risoluzione 65/E/2021. Le imprese beneficiarie non dovranno preoccuparsi di compensare il credito in termini rapidi perché l’articolo 10-sexies del Dl 21/2022, ha modificato la norma istitutiva prevedendo che il tax credit sia utilizzabile nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione eliminando così il vincolo dell’utilizzo nel, solo, periodo d’imposta successivo a quello di maturazione che aveva causato problemi di compensazione nel 2021 stante la tardiva determinazione dell’importo massimo agevolabile.

Commercianti, dal tetto dei ricavi al calo del fatturato: così si chiede il fondo perduto dal 3 maggio

Dalle 12 di martedì 3 maggio e fino alle 12 di martedì 24 maggio sarà possibile presentare la domanda per l’attribuzione dei contributi a fondo perduto (Cfp) a favore delle attività di commercio al dettaglio maggiormente colpite dalle misure di contenimento adottate per il Covid-19.
L’invio della domanda dovrà essere fatto esclusivamente tramite la procedura informatica predisposta dal Mise e raggiungibile all’indirizzo https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it
I beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 2 del decreto Sostegni ter (Dl 4/2022) – attuato dal decreto Mise del 24 marzo 2022 – non dovranno puntare la sveglia in quanto all’apertura del canale di invio delle domande non corrisponde un «click day».
Qualora le richieste siano di importo superiore al fondo stanziato, pari a 200 milioni per l’anno 2022, le erogazioni a fondo perduto verranno proporzionalmente ridotte.

I beneficiari

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto le attività di commercio al dettaglio maggiormente incise dalle misure di contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica individuate dai codici Ateco 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
Si tratta, in particolare, delle attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati, di tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati: prodotti per uso domestico, articoli culturali
e ricreativi, articoli di abbigliamento, calzature, cosmetici e articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, orologi e articoli di gioielleria, altri prodotti esclusi quelli
di seconda mano, nonché attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.
L’articolo 2, comma 1 del Sostegni-ter limita l’accesso al contributo alle sole imprese che svolgono in via prevalente una delle attività di commercio al dettaglio identificate dagli specifici codici Ateco escludendo pertanto coloro che esercitano solo in via secondaria una delle attività ammissibili.

I requisiti

Per accedere al Cfp le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi in base all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, i quali, devono riferirsi a quanto complessivamente conseguito nell’esercizio di riferimento. Le imprese che svolgono più di una attività economica devono perciò considerare l’importo complessivo conseguito nello svolgimento di tutte le attività esercitate.
Alla data di presentazione della domanda, le imprese beneficiarie devono, altresì:

  • avere la sede legale o operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 fatto salve le eccezioni previste dalla Sezione 3.1
    del Temporary framework;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive.

L’ammontare

L’ammontare del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi all’esercizio 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti all’esercizio 2019:
a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi all’esercizio 2019 non superiori a 400mila euro;
b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi all’esercizio 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi all’esercizio 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

L’ammontare medio mensile dei ricavi del 2019 e del 2021 deve essere calcolato dividendo l’importo complessivo dei ricavi per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva per il medesimo periodo. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di partita Iva attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta2019 per 12 mesi. Nel caso, invece, di partita Iva attivata, ad esempio, il 1° aprile 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi realizzati a partire dal mese di aprile
per 9 mesi.
L’ammontare teoricamente spettante potrà essere ridotto in misura proporzionale tra i richiedenti qualora le risorse stanziate non siano sufficienti ricordando che con la presentazione della domanda si dichiara espressamente che l’importo del contributo richiesto rispetta il limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato.

La trasmissione della comunicazione

L’accesso alla procedura informatica per la presentazione dell’istanza è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente, come risultante dal certificato camerale della medesima impresa, il quale, previo accesso alla procedura, può anche conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite l’apposita procedura informatica.
Per accedere alla procedura informatica occorre identificarsi e autenticarsi tramite la Carta nazionale dei servizi (Cns) in base all’articolo 1,comma 1, lettera d), del Dlgs 82/2005. Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (pec) attiva.
La registrazione della Pec nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.
Solo per le richieste di contributo superiori a 150mila euro dovrà essere allegata l’autocertificazione per la richiesta della documentazione antimafia resa secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura agevolativa.

L’informativa

Il Mise, effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti (Rna), adotterà un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5 del decreto Mise del 24 marzo 2022, il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del ministero (www.mise.gov.it) e ciò assolverà l’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.