Tracciabilità delle spese di trasferta

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che, a decorrere dal 1.2025, i rimborsi delle spese che il datore di lavoro eroga al personale per le trasferte o le missioni di cui all’art. 51, comma 5, del TUIR per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente solamente se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili.
Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.