La domanda

Una società nel 2021 ha beneficiato dell’Ace innovativa (super Ace) che ha determinato una variazione in diminuzione dal proprio imponibile fiscale. La stessa partecipa al consolidato fiscale nazionale, compila quindi il quadro GN. La consolidante, nel determinare gli acconti per il 2022 quale base imponibile deve considerare? Va considerata la variazione per Ace fatta dalla controllata o va considerato il reddito al lordo?
A. P. – Benevento

La normativa dell'Ace innovativa, prevista dall’articolo 19 del decreto legge 73/2021, non ha previsto deroghe alla disciplina ordinaria consentendo pertanto l’utilizzo dell’agevolazione a livello di gruppo nel consolidato fiscale. Pertanto, l’eccedenza Ace e super Ace, quest’ultima al netto della quota trasformata in credito di imposta, confluiscono automaticamente nel rendimento unico Ace attribuito al consolidato fiscale fino a concorrenza del reddito complessivo di gruppo. La consolidante, nel calcolo degli acconti, terrà conto delle eccedenze Ace e super Ace trasferite al consolidato.