Ace utilizzabile a livello di gruppo nel consolidato fiscale

La domanda

Una società nel 2021 ha beneficiato dell’Ace innovativa (super Ace) che ha determinato una variazione in diminuzione dal proprio imponibile fiscale. La stessa partecipa al consolidato fiscale nazionale, compila quindi il quadro GN. La consolidante, nel determinare gli acconti per il 2022 quale base imponibile deve considerare? Va considerata la variazione per Ace fatta dalla controllata o va considerato il reddito al lordo?
A. P. – Benevento

La normativa dell’Ace innovativa, prevista dall’articolo 19 del decreto legge 73/2021, non ha previsto deroghe alla disciplina ordinaria consentendo pertanto l’utilizzo dell’agevolazione a livello di gruppo nel consolidato fiscale. Pertanto, l’eccedenza Ace e super Ace, quest’ultima al netto della quota trasformata in credito di imposta, confluiscono automaticamente nel rendimento unico Ace attribuito al consolidato fiscale fino a concorrenza del reddito complessivo di gruppo. La consolidante, nel calcolo degli acconti, terrà conto delle eccedenze Ace e super Ace trasferite al consolidato.

Bonus rimanenze moda senza decurtazioni: l’importo resta al 30%

Il bonus tessile relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 spetta in misura integrale pari al 30% del valore delle rimanenze finali eccedenti rispetto la media del triennio precedente. Il provvedimento 236366/2022 delle Entrate determina l’agevolazione nella misura integrale del credito risultante dall’istanza presentata entro il 10 giugno.

In tale istanza veniva comunicata la richiesta del bonus moda che, come previsto nell’articolo 48-bis del Dl 34/2020, spetta nella misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali eccedenti rispetto la media del medesimo valore registrato nei tre precedenti periodi d’imposta ricordando che il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati nella media.

Ciascun beneficiario potrà visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate e utilizzarlo esclusivamente in compensazione nel modello F24, nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione.
I 250 milioni di risorse messe a disposizione sono pertanto risultate sufficienti a coprire le richieste delle imprese individuate dal decreto del Mise 27 luglio 2021 operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria e di quelle operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche Ateco 2007:

  • •«47.51» (Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati);
  • •«47.71» (Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati);
  • •«47.72» Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati.

Qualora il credito d’imposta sia superiore a 150mila euro potrà essere utilizzato dopo le apposite verifiche a seguito di apposita autorizzazione dell’Agenzia.
Per la compensazione si utilizza il codice tributo 6983 già istituito per la precedente edizione del bonus moda dalla risoluzione 65/E/2021. Le imprese beneficiarie non dovranno preoccuparsi di compensare il credito in termini rapidi perché l’articolo 10-sexies del Dl 21/2022, ha modificato la norma istitutiva prevedendo che il tax credit sia utilizzabile nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione eliminando così il vincolo dell’utilizzo nel, solo, periodo d’imposta successivo a quello di maturazione che aveva causato problemi di compensazione nel 2021 stante la tardiva determinazione dell’importo massimo agevolabile.