APPROFONDIMENTO: LE SUCCESSIONI INTERNAZIONALI

La globalizzazione dell’economia ha reso internazionali non solo gli scambi di beni, servizi, persone e capitali, ma anche le successioni per causa di morte; l’esistenza di patrimoni all’estero o la residenza oltre confine del defunto o dei suoi eredi innescano conflitti tra le legislazioni dei diversi stati interessati. 

In particolare possiamo assistere a dei veri e propri “duelli” tra:

  • legislazione dello stato di residenza del de cuius
  • legislazione dello stato di residenza degli eredi
  • legislazione dello stato ove si trovano i beni od i diritti caduti in eredità.

L’art. 2 del D.Lgs. 346/90 fissa il principio della tassazione worldwide quando il defunto aveva la residenza in Italia al momento della morte: in questo caso infatti l’imposta di successione è dovuta “in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero”; ma se egli era residente all’estero, allora “l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.

Basterebbe solo che l’altro Stato avesse una norma identica a quella italiana per innescare il duello su:

  • i beni ed i diritti all’estero, appartenenti ad un defunto residente in Italia, 

oppure

  • sui beni ed i diritti italiani, appartenenti ad un defunto residente all’estero.

A ciò si aggiunge la fiscalità in capo agli eredi, magari residenti in un terzo Stato (diverso da quello di ultima residenza del defunto o da quello ove sono collocati i beni ed i diritti caduti in successione).

A mettere ordine tra i vari ordinamenti nazionali possono venire in soccorso le Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, ma ad oggi l’Italia ne ha stipulate solo 7: Danimarca, Francia, USA, Grecia, Israele, Regno Unito, Svezia. Mancano quini all’appello moltissimi Paesi ove sono presenti patrimoni “italiani” o iscritti AIRE: Romania ed Est Europa in generale, Spagna, Portogallo, America Latina, Cina ed Asia in generale, Oceania.

In ambito comunitario, il Regolamento 650/2012 ha inteso rimuovere gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei suoi cittadini nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, andando a raggruppare e uniformare le varie disposizioni civilistiche relative alla legge applicabile, alle modalità di accettazione ed esecuzione e creando infine il certificato successorio europeo; il predetto regolamento non concerne tuttavia la materia fiscale, doganale od amministrativa (art. 1), per le quali va sempre fatto riferimento alle legislazioni nazionali o convenzionali.

Fra le varie disposizioni introdotte dal Regolamento, segnaliamo quella che attribuisce ad una persona la possibilità di scegliere, come legge che regola la sua intera successionela legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte; nel silenzio della scelta, vale la legge dello Stato ove aveva la residenza abituale al momento della morte. Nel caso di defunto residente all’estero con eredi in Italia, questa “facoltà di scelta” è degna di nota per due motivi:

  • per i cultori del diritto, scalfisce il divieto di patti successori sancito dall’art. 458 del Codice Civile italiano;
  • per i “comuni mortali”, permette al futuro defunto di mettere i propri futuri eredi nella condizione giuridica e psicologica di “minor disagio”, assegnando loro la legislazione italiana (quella della “cittadinanza” del de cuius, ammesso che non l’abbia persa) e permettendo quindi di confrontarsi con professionisti nazionali (al netto delle problematiche di far valere all’estero la propria successione).