di Davide Biscontin e Gianluca Dan
21 Giugno 2023
L’articolo 11 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 15/2022 ha previsto la possibilità di versare la seconda rata dell’acconto Irap in scadenza a novembre 2022 in sede di saldo.
In particolare per i soggetti passivi Irap previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) , e) ed e bis), limitatamente ai soggetti che determinano la base imponibile in base all’ articolo 10 bis, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 l’imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, può essere versata in sede di saldo.
Il recupero nel saldo
I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà indicata, che non hanno versato la seconda rata di acconto riferita al periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, devono ora adempiere in sede di saldo. La norma regionale evidenzia, che al pari di altre
agevolazioni temporanee, non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Quanto teoricamente dovuto a titolo di secondo acconto dovrà essere versato congiuntamente al pagamento del saldo decurtato del solo versamento del primo acconto indicando l’importo nel modello F24 con il codice tributo «3800» (Irap dovuta a titolo di saldo). In altri termini non si deve evidenziare il secondo acconto legittimamente non versato a novembre 2022 e il saldo dovuto a giugno/luglio di quest’anno ma l’intero importo dovuto deve essere esposto in un unico rigo con il codice tributo «3800» e anno di riferimento 2022.
La procedura è analoga a quella assunta dalla Regione Fvg nel 2020 a causa del Covid solo che quella del 2022 è giustificata dall’aumento dei costi energetici. Le imprese hanno così potuto evitare di conteggiare l’acconto 2022 facendo riferimento al dato storico 2021 quando gli effetti della crisi economica non si erano ancora verificati o al previsionale con i noti problemi di prudenza per evitare minori versamenti che poi vengono sanzionati o obbligano il contribuente al ravvedimento.
La compilazione del rigo IS231
Al fine di esplicitare l’utilizzo del beneficio, sarà necessario compilare la sezione XXI del dichiarativo Irap/2023, denominata «versamenti sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e di altre disposizioni».
Al rigo IS231 dovranno essere indicati: il codice identificativo della regione che ha disposto la sospensione del versamento dell’Irap; l’anno di emanazione della legge regionale, il numero della stessa e l’articolo che ha disposto la sospensione; l’importo sospeso in virtù della
disposizione normativa emanata. Nell’ipotesi di versamento di acconto a novembre 2022 di 10mila euro la compilazione dovrebbe essere la segiuente:
• Codice regione «7» • Anno «2022»
• Numero «15»
• Articolo «11»
• Importo «10.000»
La compilazione di questa sezione dovrebbe servire ad evitare che gli automatismi dell’agenzia delle Entrate comportino l’emersione di
anomalie che facciano emergere sanzioni per versamenti solo parziali dell’acconto Irap.
Si ritiene che i contribuenti che hanno aderito alla facoltà concessa dalla legge regionale 15/2022 Friuli Venezia Giulia non versando il
secondo acconto Irap e che ora si accingono a versare il saldo 2022 possano legittimamente rateizzare quanto dovuto anche se contenente una quota parte dell’acconto di novembre.